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Fonte:Sito Confedilizia.it

  • Alla luce dell´art. 70 disp. att. cod. civ., il regolamento condominiale non può prevedere sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, poiché ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell´ordinamento, che non conferiscono al privato, se non eccezionalmente, il diritto di autotutela. (In applicazione dell´anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato legittima la sanzione regolamentare della rimozione delle autovetture irregolarmente parcheggiate dai condomini nell´area comune). Cass. Civ., Sez. II, 16/1/2014, n. 820
  • In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell´art. 1135 cod. civ., l´assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d´interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell´art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni. Cass. Civ., Sez. II, 16/1/2014, n. 821
  • In tema di condominio negli edifici, la deliberazione con cui l´assemblea, in mancanza di tabelle millesimali, adotti un criterio provvisorio di ripartizione delle spese tra i condomini, nell´esercizio delle attribuzioni di cui all´art. 1135, nn. 2) e 3), cod. civ., non è nulla, ma solo annullabile, non incidendo comunque sui criteri generali dettati dall´art. 1123 cod. civ., con la conseguenza che la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall´art. 1137 cod. civ. Cass. Civ., Sez. II, 23/1/2014, n. 1439
  • In tema di condominio negli edifici, il proprietario dell´appartamento su due livelli, che al piano superiore fruisca del calpestio sul lastrico solare e al piano inferiore goda della funzione di copertura, partecipa alla spesa di rifacimento del lastrico, ai sensi dell´art. 1126 cod. civ., per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi in proporzione del valore millesimale dell´unità sita nella colonna sottostante al lastrico. Cass. Civ., Sez. II, 23/1/2014, n. 1451
  • In tema di condominio negli edifici, l´amministratore può resistere all´impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell´assemblea, giacché l´esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso. Cass. Civ., Sez. II, 23/1/2014, n. 1451
  • In tema di imposta regionale sulle attività produttive, l´esercizio in forma associata dell´attività di amministratore di condominio, sebbene senza dipendenti o collaboratori e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore, è circostanza di per sé idonea a far presumere l´esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell´intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispettive competenze, ovvero della sostituibilità nell´espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio e, conseguentemente, debba essere assoggettato all´IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dalla sola attività dei singoli associati. Cass. Civ., Sez. II, 27/1/2014, n. 1575
  • L´appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell´art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell´entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l´atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l´appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento. Cass. Civ., Sezioni Unite, 10/2/2014 n. 2907
  • In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell´art. 1134 cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis"), il condomino può ottenere il rimborso della spesa fatta "per la cosa comune", sostenuta, cioè, in funzione dell´utilità comune, indipendentemente dalla circostanza che la spesa stessa sia stata fatta su cosa comune o di proprietà esclusiva. Cass. Civ., Sez. II, 12/2/2014, n. 3221
  • Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l´amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante. Cass. Civ., Sez. VI-II, 17/2/2014, Ordinanza n. 3636
  • L´amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell´art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell´art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all´amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi. Cass. Civ., Sez. II, 21/2/2014, n. 4209
  • La figura dell´eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condominii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo; essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell´ente collettivo, che sarebbe leso insieme all´interesse del singolo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva escluso il vizio della delibera assembleare, avendo questa privilegiato, nella scelta del conduttore di locali condominiali, le qualità della persona rispetto all´entità del canone). Cass. Civ., Sez. VI-II, 21/2/2014, Ordinanza n. 4216
  • In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare che autorizza genericamente l´amministratore a "coltivare" la lite con un determinato difensore, essendo rimessa a quest´ultimo la scelta tecnica di modulare le difese, limitandosi a resistere all´altrui ricorso per cassazione ovvero proponendo ricorso incidentale. Cass. Civ., Sez. II, 24/2/2014, n. 4366
  • Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino. Cass. Civ., Sez. II, 25/2/2014, n. 4489
  • In caso di notifica eseguita ai sensi dell´art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., con consegna dell´atto al portiere di un condominio, qualificatosi, nella dichiarazione resa all´ufficiale giudiziario, come "addetto" alla ricezione, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all´incarico di portierato, per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che quest´ultimo provi l´insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze esclusive di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell´interesse del destinatario nell´ambito dello stesso stabile. Cass. Civ., Sez. VI-III, 5/3/2014, Ordinanza n. 5220
  • In materia di rapporto di portierato, in favore di un condominio, l´assemblea dei condomini ha il potere di prestare direttamente il proprio consenso, anche per fatti concludenti, alla conclusione di un contratto. Ne consegue che l´instaurazione del rapporto di lavoro subordinato può essere desunta, oltre che da delibere assembleari, anche dalla esplicazione dell´attività lavorativa, dall´occupazione, da parte del lavoratore, dell´appartamento condominiale assegnato, e dall´accettazione della prestazione di lavoro da parte del condominio. Cass. Civ., Sez. L, 6/3/2014, n. 5297
  • Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella specie, finestra e non balcone aggettante) la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri. Cass. Civ., Sez. VI-II, 27/3/2014, 7269
  • L´indennità prevista dall´art. 1127 cod. civ. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall´art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione.Cass. Civ., Sez. II, 7/4/2014, n. 8096
  • La determinazione dell´indennità prevista dall´art. 1127 cod. civ., nel caso di sopraelevazione di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l´edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente cosi ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l´ammontare dell´indennità è rappresentato dal prodotto cosi ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.Cass. Civ., Sez. II, 7/4/2014, n. 8096
  • L´amministratore è mandatario del condominio nell´erogazione della spesa per i servizi comuni, sicché egli, qualora sostituisca altri a se stesso nell´esecuzione di tale attività, senza esservi autorizzato dall´assemblea e senza che sia necessario per la natura dell´incarico, risponde dell´operato del sostituto, a norma dell´art. 1717, primo comma, cod. civ., non rilevando che la sostituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini, fatto che, di per sé, non esprime la volontà del condominio.Cass. Civ., Sez. II, 9/4/2014, n. 8339
  • In tema di condominio negli edifici, l´assemblea può nominare un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l´amministratore uscente, applicandosi la norma sulla revoca tacita del mandato, di cui all´art. 1724 cod. civ.Cass. Civ., Sez. II, 18/4/2014, n. 9082
  • In tema di condominio negli edifici, il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all´altrui sfera giuridica, come conferma l´interpretazione evolutiva fondata sull´art. 66 disp. att. cod. civ., modificato dall´art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220.Cass. Civ., Sez. II, 18/4/2014, n. 9082
  • La scheda catastale, avendo solo valore indiziario, non è idonea, di per sé, a vincere la presunzione di condominialità sancita dall´art. 1117 cod. civ. (nella specie, per il corridoio di accesso alle cantine, il vano sottoscala e il locale caldaia).Cass. Civ., Sez. II, 30/4/2014, n. 9523
  • Il pagamento degli oneri condominiali da parte del proprietario dell´immobile, quale indice univoco e sicuro di comportamento dominicale, se noto al detentore, ne esclude l´"animus rem sibi habendi", necessario ai fini dell´usucapione.Cass. Civ., Sez. II, 30/4/2014, n. 9530
  • Ai fini dell´applicazione del regime di responsabilità previsto dall´art. 1669 cod. civ., riveste la qualità di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatari unità immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi, in tal caso, un trasferimento della proprietà a titolo oneroso, nonostante l´equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l´assenza di profitto della cooperativa.Cass. Civ., Sez. II, 5/6/2014, n. 12675
  • In tema di condominio negli edifici, affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che l´avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell´esame dei singoli punti all´ordine del giorno.Cass. Civ., Sez. II, 10/6/2014, n. 13047
  • In tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione dell´assemblea che, all´esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest´ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ.Cass. Civ., Sez. II, 18/6/2014, n. 13885
  • In tema di uso della cosa comune, per verificare se l´utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex art. 1102 cod. civ. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all´uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione.Cass. Civ., Sez. VI - II, 23/6/2014, n. 14245
  • La caratteristica del giudizio di rinvio come giudizio "chiuso", non solo per l´oggetto, ma anche per i soggetti, non preclude che vi intervengano singoli condomini a sostegno del condominio, rappresentato dall´amministratore, in controversia con altri condomini per la tutela dei diritti della collettività, atteso che i condomini intervenienti non sono terzi rispetto al condominio, ma si identificano con tale parte in giudizio.Cass. Civ., Sez. II, 30/6/2014, n. 14809
  • In tema di condominio negli edifici, qualora il rendiconto annuale sia redatto secondo il criterio di cassa, i crediti vantati da un singolo condomino vanno inseriti non nel bilancio relativo al periodo in cui gli stessi siano stati semplicemente avanzati, ma nel consuntivo relativo all´esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento.Cass. Civ., Sez. II, 4/7/2014, n. 15401
  • In tema di compravendita di immobili, qualora il contratto preliminare preveda l´obbligo del promissario acquirente di sostenere l´onere delle spese per la redazione delle tabelle millesimali, ancora da ultimare al momento della stipula dell´atto, il promittente venditore è tenuto alla consegna degli elaborati tecnici necessari alla stesura definitiva delle stesse, desumendosi tale obbligo non dall´art. 1477, terzo comma, cod. civ., il quale riguarda i soli documenti che rendano agevole la fruizione della cosa venduta, ma dall´interpretazione secondo buona fede della volontà negoziale, espressione dell´interesse del compratore ad avere a disposizione le tabelle ed a conoscerne l´intero processo formativo al fine di controllare l´esercizio dei poteri dell´assemblea e la corretta ripartizione delle spese condominiali.Cass. Civ., Sez. II, 4/7/2014, n. 15392
  • Quando i canoni d´uso previsti per le aree asservite a parcheggio di edificio condominiale siano assimilati a canoni di locazione, sono i proprietari delle stesse a dover sopportare le spese di amministrazione condominiale (compenso per l´amministratore, spese per cartoleria e contabilità, ecc.), in quanto non ricomprese tra quelle che il conduttore deve rimborsare al locatore, il quale, diretto interessato all´attività di amministrazione e relativo mandante, ne sopporta per intero il carico, salvo diversa previsione contrattuale; ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al "fondo di riserva" che - quale accantonamento per eventuali future spese condominiali - risponde all´interesse del condomino (locatore) di accantonare somme che consentano un´adeguata e tempestiva amministrazione del bene.Cass. Civ., Sez. III, 8/7/2014, n. 15482
  • In tema di condominio negli edifici, il decreto emesso ai sensi dell´art. 1129, primo comma, cod. civ. ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell´amministratore da parte del tribunale, in sostituzione dell´assemblea che non vi provvede, senza che però muti la posizione dell´amministratore stesso, il quale, benché designato dall´autorità giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice. Ne consegue che l´amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto all´assemblea, e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall´art. 1709 cod. civ. (Fattispecie anteriore alle modifiche dell´art. 1129 cod. civ., operate con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, inapplicabile "ratione temporis").Cass. Civ., Sez. II, 22/7/2014, n. 16698
  • In tema di condominio negli edifici, per l´opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative.Cass. Civ., Sez. II, 31/7/2014, n. 17493
  • Il cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell´edificio condominiale, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali bagni, disimpegni, servizi), è sottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall´art. 1117, n. l, cod. civ., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta dal fatto che al cavedio si acceda solo dall´appartamento di un condomino o dal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità (nella specie, pilozza, scaldabagno, impianto d´illuminazione), in quanto l´utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell´edificio condominiale.Cass. Civ., Sez. II, 1/8/2014, n. 17556
  • In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell´acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell´art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell´unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell´anno.Cass. Civ., Sez. II, 1/8/2014, n. 17557
  • In tema di condominio negli edifici, l´art. 1123, secondo comma, cod. civ. si applica per le spese attinenti alle parti e ai servizi che, per loro natura, sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini, sicché esso non trova applicazione per la spesa di messa a norma dell´impianto elettrico condominiale, il quale, ai sensi dell´art. 1117, n. 3, cod. civ., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i condomini.Cass. Civ., Sez. II, 12/8/2014, n. 17880
  • Il condominio risponde, ai sensi dell´art. 2051 cod. civ., dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell´edificio, mentre l´amministratore, in quanto tenuto a provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, è soggetto, ai sensi dell´art. 1218 cod. civ., solo all´azione di rivalsa eventualmente esercitata dal condominio per il recupero delle somme che esso abbia versato ai terzi danneggiati.Cass. Civ., Sez. III, 14/8/2014, n. 17983
  • In tema di condominio negli edifici, la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell´edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che, dei danni cagionati all´appartamento sottostante per le infiltrazioni d´acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall´art. 1126 cod. civ., senza che rilevi la riconducibilità delle infiltrazioni a difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive.Cass. Civ., Sez. III, 25/8/2014, n. 18164
  • In caso di spoglio perpetrato da un condomino, che si impossessi del bene condominiale trasformandone l´uso "uti condominus" in uso "uti dominus", l´"animus spoliandi" non è escluso dalla mancata utilizzazione della cosa comune da parte degli altri condomini, questa essendo una manifestazione delle facoltà comprese nel diritto di proprietà e nel relativo possesso.Cass. Civ., Sez. II, 26/8/2014, n. 18281
  • Il procedimento diretto alla revoca dell´amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 cod. proc. civ., dovendosi escludere, nella disciplina antecedente all´entrata in vigore dell´art. 1129, undicesimo comma, cod. civ., come introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che queste possano essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino vittorioso che le ha anticipate e il condominio, nei cui confronti pure si producono gli effetti della decisione, in quanto è nel rapporto processuale tra le parti del giudizio che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto.Cass. Civ., Sez. II, 1/9/2014, 18487
  • Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest´ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela.Cass. Civ., Sez. VI - II, 11/9/2014, Ordinanza n. 19229
  • In caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l´equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell´amministratore, autorizzato dall´assemblea dei condomini.Cass. Civ., Sezioni Unite, 18/9/2014, n. 19663
  • Ai fini della configurabilità di un supercondominio, non è indispensabile l´esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nella specie, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria.Cass. Civ., Sez. II, 19/9/2014, n. 19799
  • In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all´assemblea condominiale, e a tale diritto corrisponde l´obbligo dell´amministratore di predisporre un´organizzazione, sia pur minima, che consenta di esercitare lo stesso e di informarne i condomini, sicché, a fronte della richiesta di un singolo condomino di accedere alla predetta documentazione, grava sull´amministratore, ovvero sul condominio che intenda resistere all´impugnazione della delibera assembleare proposta dal condomino dissenziente, l´onere della prova dell´inesigibilità ed incompatibilità della richiesta con le modalità previamente comunicate.Cass. Civ., Sez. II, 19/9/2014, n. 19799
  • In tema di condominio negli edifici, non è automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall´area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell´immobile, in ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, dovendosi a tal fine accertare o l´avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell´edificio, o l´idoneità dell´intervento a pregiudicare l´interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune.Cass. Civ., Sez. II, 22/9/2014, n. 19915
  • In tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall´obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall´art. 1104 cod. civ., che consente l´"abbandono liberatorio" nella comunione, bensì dall´art. 1118 cod. civ., che lo vieta nel condominio.Cass. Civ., Sez. II, 6/10/2014, n. 20989
  • In tema di condominio negli edifici, per la legittimità dell´innovazione, ai sensi dell´art. 1120, secondo comma, cod. civ., è irrilevante che l´autorità amministrativa abbia autorizzato l´opera, in quanto il rapporto tra la pubblica autorità e il condomino esecutore dell´opera non può incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini.Cass. Civ., Sez. II, 6/10/2014, n. 20985
  • L´autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., solo quando l´immobile sia divisibile in parti strutturalmente autonome, ciò che è escluso dall´esistenza di interferenze materiali involgenti elementi strutturali essenziali (quali fondazioni, facciata e perimetro).Cass. Civ., Sez. II, 14/10/2014, n. 21686
  • In tema di condominio, la fossa settica posta nel sottosuolo dell´edificio, nella quale confluiscono i liquami provenienti dagli scarichi dei sovrastanti appartamenti, rientra tra le parti comuni, in forza della presunzione di condominialità di cui all´art. 1117, n. 1, cod. civ., salvo che il contrario non risulti da un titolo, con la conseguenza che i singoli condomini che utilizzano l´impianto devono contribuire alle relative spese di utilizzazione e manutenzione, e sono tenuti, ai sensi dell´art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni da esso eventualmente causati agli altri condomini o a terzi.Cass. Civ., Sez. II, 20/10/2014, n. 22179
  • La domanda di revisione delle tabelle millesimali, allegate ad un regolamento di condominio avente natura contrattuale, esorbita dall´ambito delle attribuzioni dell´amministratore e va proposta in contraddittorio di tutti i condomini, riguardando la modifica dei diritti riconosciuti ai singoli da tale regolamento.Cass. Civ., Sez. II, 22/10/2014, n. 22464
  • In tema di condominio negli edifici, la norma di cui all´art. 1136 cod. civ., secondo la quale tra l´assemblea di prima e di seconda convocazione deve passare almeno un giorno, va intesa non già nel senso che debbano trascorrere ventiquattro ore, ma che la seconda assemblea deve essere tenuta, come minimo, nel giorno successivo.Cass. Civ., Sez. VI - II, 24/10/2014, Ordinanza n. 22685
  • Qualora il condomino impugni la deliberazione assembleare lamentando la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio, non potendosi porre a carico del condomino l´onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell´omessa osservanza dell´obbligo di convocare l´universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera.Cass. Civ., Sez. VI - II, 24/10/2014, Ordinanza n. 22685
  • In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l´esecuzione forzata ai sensi dell´art. 170 cod. civ., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari, sicché rientrano in tale ambito anche i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.Cass. Civ., Sez. III, 31/10/2014, n. 23163
  • La controversia che riguardi i limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola del regolamento condominiale, non rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, che attengono alle riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni e ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione in proporzione alle rispettive quote.Cass. Civ., Sez. II, 31/10/2014, n. 23297
  • In caso di immissioni rumorose in danno di un appartamento provenienti dall´impianto termico condominiale ed eccedenti la normale tollerabilità, ai sensi dell´art. 844 cod. civ., sussiste la responsabilità del condominio, ex art. 2043 cod. civ., di risarcire i danni subiti dal proprietario dell´unità immobiliare, senza che assuma rilievo la circostanza che l´impianto sia a norma e mantenuto a regola d´arte, in quanto le immissioni moleste integrano comunque gli estremi di un´attività vietata.Cass. Civ., Sez. II, 31/10/2014, n. 23283
  • L´apertura nell´androne condominiale di un nuovo ingresso a favore dell´immobile di un condomino è legittima, ai sensi dell´art. 1102 cod. civ., in quanto, pur realizzando un utilizzo più intenso del bene comune da parte di quel condomino, non esclude il diritto degli altri di farne parimenti uso e non altera la destinazione del bene stesso.Cass. Civ., Sez. VI - II, 14/11/2014, Ordinanza n.  24295



 
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